Art. 8.
(Compiti dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

          a) esamina i problemi applicativi della normativa vigente in materia di mobbing e predispone una relazione annuale al riguardo;

          b) formula proposte per il miglioramento e l'aggiornamento della legislazione vigente;

          c) esamina le problematiche evidenziate dagli organismi bilaterali e dagli sportelli regionali anti-mobbing di cui agli articoli 4 e 5 e fornisce loro ogni tipo di supporto tecnico;

          d) elabora le linee guida applicative in materia di prevenzione e di contrasto del mobbing;

          e) esprime parere, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla tutela dei lavoratori dalle pressioni e dalle violenze psicologiche e morali subite nell'ambiente di lavoro o comunque nell'ambito del rapporto lavorativo;

          f) promuove studi e ricerche, nonché campagne di sensibilizzazione e di informazione, di concerto con le amministrazioni regionali, con gli enti e con gli organismi interessati, per la diffusione della cultura di contrasto al mobbing.

      2. La relazione di cui al comma 1, lettera a), è trasmessa al Parlamento e ai presidenti delle giunte regionali.

 

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Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.